IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il  decreto-legge 30 dicembre  1989, n. 416,  convertito, con
modificazioni,  dalla legge  28 febbraio  1990, n.  39, e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge 20  marzo  1997,  n. 60,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128;
  Visto  il decreto-legge  24 aprile  1997, n.  108, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174;
  Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
giugno  e  del  31  agosto 1997  pubblicate,  rispettivamente,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 2 luglio e n.
204 del 2 settembre 1997;
  Ritenuta l'opportunita' di  emanare una nuova direttiva  al fine di
definire le attivita' operative e  di sostegno assistenziale da porre
in  essere per  concludere  gli interventi  umanitari  in favore  dei
profughi albanesi;
  Sentito il  Consiglio dei Ministri  nella riunione del  28 novembre
1997;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
  1. Nei confronti dei cittadini albanesi entrati in Italia dopo il 1
marzo  1997 e  che non  sono  in possesso  di nullaosta  provvisorio,
nonche'  per  quelli  che  si  sono  arbitrariamente  resi  non  piu'
reperibili  presso i  centri di  accoglienza, presso  altre strutture
ricettive o presso il domicilio di connazionali parenti o conoscenti,
continuano ad  attuarsi i provvedimenti  di allontanamento di  cui al
punto 1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
31  agosto 1997,  pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  n. 204  del 2
settembre 1997.
  2.  A decorrere  dal 30  novembre 1997,  i prefetti  delle province
interessate  avvieranno  la  chiusura  dei centri  di  accoglienza  e
daranno corso operativo al  rimpatrio dei cittadini albanesi ospitati
in dette strutture,  nonche' di quelli alloggiati  presso familiari o
conoscenti.
  3. Sono esclusi dai rimpatri  i cittadini albanesi che abbiano gia'
ottenuto o che  siano nelle condizioni di poter  ottenere un permesso
di  soggiorno  ai  sensi  delle vigenti  disposizioni  di  legge.  In
particolare potranno permanere sul  territorio nazionale coloro per i
quali si  renda necessario concludere  cure mediche, coloro  ai quali
puo' essere  consentito il ricongiungimento familiare,  i richiedenti
asilo a cui non e' stata  notificata la decisione sulla loro istanza,
coloro  ai quali  puo' essere  concesso un  permesso di  soggiorno ai
sensi  dell'art.  4  del  decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni,  dalla legge 28 febbraio  1990, n. 39,
come modificato dall'art. 14 della legge 30 settembre 1993, n. 388.
  4. Sono  altresi' esclusi  dal rimpatrio  i cittadini  albanesi che
sono  in  grado di  dimostrare  la  possibilita' di  una  occupazione
lavorativa garantita da espressa richiesta di un datore di lavoro. La
prefettura,  sentito  il locale  ufficio  provinciale  del lavoro  in
ordine alla possibilita' di convalida di detta richiesta, inoltra gli
elenchi  delle istanze  accolte  alla questura  per  il rilascio  del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
  5. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione
civile,  per  il  tramite  dei  prefetti  ed  in  collaborazione  con
l'Organizzazione  internazionale  delle   migrazioni,  continuera'  a
promuovere  l'attivita'  di  assistenza   ai  cittadini  albanesi  da
rimpatriare. A coloro che si registreranno per il rimpatrio, ai sensi
della  presente  direttiva e  secondo  le  indicazioni dei  prefetti,
verra' concesso, in considerazione  della generalizzata situazione di
indigenza e di precarieta' alloggiativa in Albania, anche un sussidio
di reinserimento.
  6.  Il  Ministro  degli  affari   esteri  ed  il  Ministro  per  la
solidarieta'  sociale,  promuoveranno,  altresi',  nell'ambito  delle
rispettive  competenze  ed, anche,  con  riferimento  a programmi  di
cooperazione e  di aiuto  in Albania, progetti  ed iniziative  per la
prosecuzione, sino  al 30 giugno 1998,  dell'assistenza in territorio
albanese di coloro  che hanno gia' aderito o  aderiranno al programma
di  rientro  volontario.  Per  tali attivita'  i  predetti  Ministeri
potranno avvalersi, mediante  apposite convenzioni, di organizzazioni
non governative o di organizzazioni  e associazioni di volontariato e
di altre istituzioni con finalita' umanitarie.
  7.  Ai  cittadini  albanesi, registratisi  volontariamente  per  il
rimpatrio  e   quindi  iscritti  nelle  apposite   liste  predisposte
dall'Organizzazione  internazionale   per  le   migrazioni,  verranno
garantite priorita':
  a) nella  concessione di  visti di ingresso  in Italia  per lavoro,
anche  stagionale, nell'ambito  delle  quote definite,  per il  1998,
sulla base del decreto sui flussi programmati;
  b)  nell'accesso a  programmi  di assistenza  e  di azione  sociale
predisposti, in Albania, dal Ministro per la solidarieta' sociale;
  c) nell'accesso a specifici programmi per la creazione di attivita'
lavorative in Albania, predisposti da regioni o comuni;
  d) nell'accesso a programmi di formazione professionale in Albania,
finalizzati all'assunzione in loco da parte di aziende italiane cola'
operanti;
  e) nella concessione di ulteriori e finalizzati sussidi a carattere
assistenziale da erogare  in Albania, secondo criteri  e modalita' da
definire e  sempreche' vengano  comprovate condizioni  di particolare
bisogno (famiglie numerose, minori da scolarizzare, mancanza assoluta
di alloggio, disabili) o di particolare vulnerabilita'.
  8.  La programmazione  delle  partenze e'  curata  dai prefetti  di
Ancona, Bari, Bologna,  Brindisi, Roma e Trieste,  che si avvarranno,
per     quanto     possibile,    della     collaborazione     tecnica
dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.
  9. Il  rimpatrio dei minori  non accompagnati continua  a svolgersi
secondo le  disposizioni emanate  dalla Presidenza del  Consiglio dei
Ministri  - Dipartimento  per gli  affari sociali  - Comitato  per la
tutela dei  minori stranieri  e nei  termini previsti  dalla presente
direttiva.
  10. Per l'esecuzione  delle operazioni di rimpatrio  e delle misure
di carattere assistenziale ancora necessarie continuano ad osservarsi
le disposizioni del  decreto-legge 20 marzo 1997,  n. 60, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  19  maggio 1997,  n.  128,  e  del
decreto-legge 24 aprile 1997,  n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
  11. I  cittadini albanesi che non  si registreranno volontariamente
per il rimpatrio e che non  possono ottenere un permesso di soggiorno
ad  altro   titolo  saranno  allontanati  dal   territorio  nazionale
adottando,  nei   loro  confronti,   i  provvedimenti   previsti  dal
decreto-legge 20  marzo 1997,  n. 60, convertito,  con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1997, n. 128.
  12. Il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno e per
il coordinamento  della protezione civile,  il Ministro del  lavoro e
della previdenza sociale,  il Ministro del tesoro ed  il Ministro per
la  solidarieta'  sociale,  adotteranno gli  ulteriori  provvedimenti
eventualmente occorrenti per l'attuazione della presente direttiva.
  13. La presente direttiva sostituisce  quella del 31 agosto 1997 in
materia  di  rimpatrio  dei   cittadini  albanesi,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 204  del 2 settembre
1997.
  La presente  direttiva, previa  registrazione da parte  della Corte
dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 29 novembre 1997
                                                 Il Presidente: Prodi
Registrata alla Corte dei conti il 3 dicembre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 398